
Care Colleghe e cari Colleghi,
condivido con Voi una recente e, a mio avviso, importante ordinanza del TAR Lazio che incide su un tema molto pratico per chiunque di noi impugni provvedimenti amministrativi: la necessità di notificare il ricorso, entro il termine decadenziale, ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità.
Si tratta di un onere processuale che, in molti casi, può risultare superfluo, soprattutto quando il controinteressato sia soltanto potenziale e non vi sia un concreto interesse a contraddire la domanda. L’onere di tale notifica diventa particolarmente gravoso se si considera che, nei pochi giorni a disposizione per proporre ricorso, occorre effettuare l’accesso agli atti per individuare i controinteressati, attendere il riscontro della Pubblica Amministrazione, che non di rado arriva a ridosso della scadenza o non arriva affatto, e successivamente reperire i dati anagrafici necessari per la notificazione.
Un insieme di adempimenti che rischia di rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, senza che ve ne sia sempre una reale necessità ai fini della tutela del contraddittorio.
È proprio per queste ragioni che considero particolarmente importante la rimessione della questione alla Corte Costituzionale. Se fosse accolta l’eccezione di costituzionalità del TAR, nei casi di omessa notifica al controinteressato il giudice potrebbe disporre l’integrazione del contraddittorio, evitando che tale omissione determini automaticamente l’inammissibilità del ricorso. Si aprirebbero, così, nuovi scenari per la concreta tutela del diritto di azione e di difesa.
Nel caso che ha portato alla rimessione, sebbene nel ricorso fosse stata chiesta l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, il TAR ha rilevato d’ufficio la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati.
L’art. 41, comma 2, c.p.a. richiede che il ricorso sia notificato, entro il termine di decadenza sia all’amministrazione che ad almeno un controinteressato.
L’art. 49, comma 1, c.p.a. consente l’integrazione del contraddittorio solo se il ricorso sia stato proposto contro almeno uno dei controinteressati e, se nessuno è stato evocato in giudizio entro il termine, non c’è spazio per ordini di integrazione, ad esempio con notificazione per pubblici proclami, e il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il TAR ritiene però che questa conseguenza non sia più sostenibile sul piano costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. (principi di ragionevolezza e proporzionalità) degli artt. 24 e 113 Cost. (diritto di azione e di difesa), dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU (giusto processo e prevedibilità delle regole).
Ebbene, sulla base di tali presupposti è stata rimessa questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (limitatamente alle parole «e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso») e dell’art. 49, comma 1, cod. proc. amm., nella parte in cui non consente al Collegio di ordinare l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato proposto nei confronti di alcuno dei controinteressati, per contrasto con i suddetti principi costituzionali.
In attesa della pronuncia della Corte, la “vecchia regola” resta formalmente applicabile tuttavia, questa ordinanza, fotografa la difficoltà concreta che molti di noi incontrano nel reperire in tempo utile i dati dei controinteressati, specie nelle procedure concorsuali complesse, e apre la strada a una possibile “nuova regola applicabile” in cui il termine decadenziale potrebbe essere riferito solo alla notifica all’amministrazione, con successiva integrazione del contraddittorio verso i controinteressati su ordine del giudice.
La pronuncia, che rimetto comunque in calce, valorizza inoltre il diritto di azione e di difesa come parametro di controllo delle scelte processuali del legislatore, ricordandoci che non è ammissibile puntare a processi più rapidi e ordinati sacrificando, però, la possibilità stessa di accedere al giudice.
Come Avvocato che ogni giorno misura sul campo le difficoltà di far valere i diritti dei cittadini davanti alle amministrazioni, ravvedo in questa ordinanza un passaggio importante verso un processo più equilibrato e più vicino alla concreta esperienza di chi lo vive, parti e difensori.
Resto a disposizione per un confronto su questi temi in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Un cordiale saluto,
Michele Bonetti
“Solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia“.
Piero Calamandrei