
Gentile Collega,
nella giornata del 26 maggio 2026 la Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge governativo A.C. 2629, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Il testo passa ora all’esame del Senato, dove si prevede un iter particolarmente rapido.
Il testo integrale del disegno di legge, le relazioni illustrative e le proposte emendative sono disponibili al seguente link:
Camera dei Deputati – DDL A.C. 2629
La riforma interviene su numerosi aspetti della professione forense, incidendo su organizzazione ordinistica, accesso alla professione, esercizio dell’attività, formazione continua, pratica forense ed esame di Stato.
Tra gli elementi maggiormente discussi vi è certamente la disciplina della monocommittenza.
Il disegno di legge introduce infatti una regolamentazione specifica per gli avvocati che svolgono attività professionale in favore di altri avvocati, studi associati o società tra avvocati in regime di collaborazione continuativa. Nella scheda di lettura del DDL si fa, inoltre, riferimento ad un vincolo di esclusività, pur in assenza di subordinazione.
Tale impostazione ha suscitato diffuse perplessità all’interno dell’Avvocatura, poiché la monocommittenza non riguarda soltanto giovani professionisti, ma spesso anche Colleghi con esperienza consolidata, per i quali rappresenta una forma di stabilità lavorativa compatibile con la gestione di una propria clientela.
Le principali criticità evidenziate riguardano:
– l’introduzione delle figure dell’“avvocato collaboratore” e dell’“avvocato monocommittente”, senza una netta distinzione tra le due;
– il vincolo di esclusività, che potrebbe comprimere autonomia professionale e possibilità di sviluppare una propria attività;
– il rischio di creare figure professionali “ibride”, potenzialmente in tensione con i principi di libertà e indipendenza della professione forense.
Sul piano della formazione continua, il disegno di legge introduce il principio dell’obbligo annuale di aggiornamento professionale, prevedendo persino la sospensione dall’albo in caso di mancato recupero dei crediti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
La previsione si inserisce in un sistema già oggi particolarmente rigoroso. Attualmente, infatti, il numero di Crediti Formativi conseguibili in modalità formazione a distanza non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da maturare nel triennio, con la conseguenza che è richiesto all’avvocato un impegno personale e in presenza tutt’altro che trascurabile.
Si tratta, tuttavia, di un notevole irrigidimento rispetto alla disciplina vigente in quanto, oggi, l’ordinamento forense contempla conseguenze sul piano disciplinare in caso di inosservanza degli obblighi formativi ma non è prevista una sanzione predefinita, in coerenza con l’art. 21 del Codice deontologico forense secondo cui “Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa”.
Il disegno di legge, invece, introduce un meccanismo sensibilmente più severo, prevedendo una conseguenza automatica e particolarmente incisiva quale la sospensione dall’albo in caso di mancato recupero dei crediti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo prevedendo, in casi anche potenzialmente “blandi”, effetti immediatamente impeditivi dell’esercizio professionale.
Per quanto concerne le incompatibilità professionali, restano incompatibili con l’esercizio della professione forense:
– attività lavorative subordinate o autonome svolte in modo continuativo o professionale, salvo quanto previsto per la monocommittenza;
– la professione di notaio;
– l’esercizio di attività d’impresa;
– la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, ad eccezione delle società tra avvocati.
La durata della pratica forense resta fissata in 18 mesi, con 12 mesi di scuola forense e accesso gratuito ai corsi di formazione organizzati dai Consigli dell’Ordine grazie all’innalzamento delle soglie ISEE.
Anche l’esame di Stato viene profondamente modificato, con previsione di un’unica sessione annuale articolata in:
– prove scritte consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario da svolgere in presenza mediante modalità di videoscrittura con l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza;
– una prova orale avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico e quesiti sulle principali materie sostanziali e processuali, oltre all’ordinamento, deontologia e previdenza forensi.
Vi è però un tema che, a mio avviso, supera tutti gli altri per impatto immediato sugli equilibri democratici dell’Avvocatura.
Mi riferisco alla nuova disciplina della rieleggibilità e all’ipotesi del terzo mandato.
Ed è proprio su questo punto che credo serva una riflessione seria, libera e sincera.
Modificare oggi le regole elettorali ordinistiche mentre in molti Fori sono già iniziate dinamiche pre-elettorali, aggregazioni e percorsi di candidatura — e mentre anche a Roma si è già aperta una fase di confronto in vista delle prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine, alla quale sto partecipando personalmente attraverso le primarie — significa inevitabilmente incidere sugli equilibri del confronto elettorale già in corso.
E questo rischia di ampliare ulteriormente una frattura già presente nell’Avvocatura: quella tra una nuova politica forense — magari ancora imperfetta, ma desiderosa di favorire la partecipazione e costruire reale rinnovamento — e una politica del mantenimento che, troppo spesso, fatica a lasciare spazio e ad accettare un autentico ricambio generazionale e rappresentativo.
Naturalmente nessuno mette in discussione il valore dell’esperienza o il contributo che molti Colleghi hanno dato negli anni all’Avvocatura. Ma le norme elettorali, in ogni sistema democratico, dovrebbero nascere per garantire equilibrio e rappresentanza, non per incidere su competizioni già avviate.
Ed è per questo che ritengo che il tema della rieleggibilità al terzo mandato non possa essere affrontato come una mera questione tecnica. Dietro questa scelta si nasconde infatti una precisa idea di Avvocatura: se debba essere una comunità aperta, vitale e partecipata, capace di rinnovarsi e di dare spazio a nuove energie, oppure un sistema destinato a richiudersi sempre attorno agli stessi assetti e agli stessi equilibri di potere.
L’Avvocatura ha certamente bisogno di esperienza. Ma ha anche bisogno di futuro, entusiasmo, apertura, partecipazione e del coraggio di lasciare spazio a nuove idee e nuove generazioni di Colleghi.
E questo credo valga ben oltre ogni singolo schieramento.
Proprio perché si tratta di temi che incidono direttamente sul futuro della professione e sugli equilibri dell’Avvocatura, ritengo importante raccogliere il punto di vista più ampio possibile dei Colleghi.
Per questo Ti invito a dedicare pochi minuti alla compilazione del sondaggio predisposto su questi due temi centrali della riforma. Le opinioni, le esperienze e le sensibilità di ciascuno possono contribuire ad alimentare un confronto serio, concreto e realmente rappresentativo dell’Avvocatura.
Un caro saluto
Michele Bonetti
339 493 3412
Per ricevere gli esiti del sondaggio scrivimi all’indirizzo info@avvocatomichelebonetti.it